Inderogabili le paghe minime previste nei ccnl

Inderogabili i minimi tabellari previsti dai c.c.n.l.

La Corte di Cassazione attribuisce l´inderogabilitá ai minimi contrattuali

Le retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva di categoria debbono necessariamente applicarsi indipendentemente dall’iscrizione, o meno, del datore di lavoro ad una associazione sindacale stipulante. Con estrema chiarezza la Corte di Cassazione attribuisce l’inderogabilità ai minimi contrattuali.

Il principio è stato stabilito dalla suprema Corte con la sentenza n. 21274/2010 con la quale ha accettato il ricorso di un lavoratore che rivendicava differenze retributive per l'appunto sulla base delle retribuzioni previste nel c.c.n.l. di riferimento. L'azienda resistente ha basato la propria difesa adducendo di non essere mai stata iscritta ad alcuna associazione di categoria e quindi non era tenuta al rispetto del contratto.

Ebbene, la Corte di cassazione le ha dato torto affermando che in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 della Costituzione (ai lavoratori deve essere una retribuzione equa e sufficiente in relazione al lavoro prestato), i minimi tabellari stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale debbono ritenersi inderogabili proprio rispetto al dettato costituzionale sopra richiamato.

Fonte: sito Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

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